LA CONVENZIONE BILATERALE ITALIA-STATI UNITI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE DEI REDDITI
By Patrizia Goglio

La convenzione bilaterale Italia - Stati Uniti contro la doppia imposizione e’ entrata in vigore il 1 Gennaio 2010 per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. Tale Convenzione era stata siglata tra i due Stati il 25 agosto 1999 e lo scambio degli strumenti di ratifica è avvenuto un decennio dopo, il 16 dicembre 2009. Con l’introduzione di questa Convenzione è stata abrogata la Convenzione del 17 aprile 1984.
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e prende in esame i vari tipi di reddito prodotti in America o in Italia da società o persone fisiche residenti negli Stati Uniti o in Italia e determina il trattamento fiscale di tali redditi
La ratifica del trattato contro la doppia imposizione Stati Uniti - Italia non crea un nuovo trattamento fiscale dei redditi ma porta delle innovazioni riguardanti l’ambito di applicazione soggettivo e la modifica delle aliquote di ritenuta alla fonte sui dividendi, sugli interessi ed analoghi benefici applicabili in materia di royalties
Analizziamo le principali categorie di reddito prese in considerazione: i proventi percepiti da immobili, i dividendi e gli utili di impresa.
Redditi immobiliari
Secondo la convenzione Italia Usa 2010 contro le doppie imposizioni fiscali I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali, situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato..
L'espressione "beni immobili" ("real property") ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Sono altresi' considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento, o la concessione dello sfruttamento, di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili
Queste disposizioni si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
Utili delle imprese Italia-Usa
Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese attribuibili alle attivita' svolte dalla stessa stabile organizzazione, compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
DIVIDENDI
I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Qualora una societa' che e' residente di uno Stato contraente e non residente dell'altro Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 6, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Importante capire che:
La convenzione Italia - Stati Uniti contro la doppia imposizione vincola l'Italia e gli Stati Uniti solo a livello federale. Ovvero solo il governo federale degli Stati Uniti è tenuto a rispettare la convenzione non i vari stati che formano la federazione.
La materia e’ piuttosto complessa ed articolata, questo articolo ha valore puramente informativo e non sostituisce una indispensabile consulenza fiscale.